Se un alunno viene accolto in aule Covid, può rientrare in classe nel caso in cui il malessere presentato si risolva?
La risposta è negativa; dopo l’accesso in aula Covid (che deve avvenire solo per sintomi ad esso riconducibili) è necessario seguire il protocollo che prevede di informare la famiglia, il prelievo dell’alunno e il rientro a scuola con certificazione medica (non esito tampone: il MMG/PLS a valutarne la necessitò o meno)
Per un caso di positività di un alunno la ASL di riferimento programma
i tamponi a fine quarantena per tutti i contatti stretti, alunni e docenti.
Alcuni alunni non effettuano il tampone ed altri lo effettuano in altra sede.
Come avviene il rientro in queste due situazioni?
Il riferimento per le risposte
sono sempre le Circolari del Ministero della Salute e i protocolli
Regione/Aziende Sanitarie. In linea generale il rientro nei due casi indicati
avviene come segue:
-
per gli alunni che non hanno fatto il tampone
previsto dalla ASL è necessario il certificato medico del PLS o del MMG dopo il
14eseimo giorno dall’inizio della quarantena;
-
per gli alunni che hanno effettuato il tampone
in altra sede non è sufficiente il tampone negativo ma occorre il certificato
medico del PLS o del MMG
In caso di positività di un alunno, i docenti vengono automaticamente
posti in stato di quarantena?
La questione posta ha visto un’evoluzione
a partire da settembre 2019: i riferimenti da seguire sono le circolari del
Ministero della Salute e i Protocolli Regione/Aziende Sanitarie, che accolgono
le indicazioni del Ministero della Sanità adeguandole al contesto scolastico.
Sullo specifico argomento della positività
dei docenti, la maggior parte dei Protocolli delle Aziende Sanitarie pone in
quarantena immediatamente i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, mentre
per la secondaria si chiede ai docenti una autodichiarazione (impostata
dall’autorità sanitaria secondo precisi parametri) e sulla base delle risposte
viene decisa la necessità del provvedimento di quarantena o meno.
Un docente rientra da
un paese straniero identificato come zona ad alto rischio di contagio.
L’Autorità Sanitaria consiglia al docente di effettuare il tampone molecolare,
ma il docente rimane in attesa di appuntamento che sicuramente verrà dato dopo
la data in cui dovrebbe riprendere servizio. Come vanno considerati i giorni di
assenza in attesa del tampone?
Secondo l’art. 87 c.1 del DL 18/2020, convertito in Legge 27
del 24 aprile 2020, il periodo di quarantena è equiparato a ricovero
ospedaliero. In ogni caso si consiglia al Ds di agire secondo quanto dichiarato
nella certificazione medica: se il medico riferisce le cause dell’assenza alle
condizioni dell’art. 87 c.1 del DL 18/2020 l’assenza sarà imputata a ricovero
ospedaliero, negli altri casi a malattia.
Se il genitore diffida il Dirigente Scolastico rispetto all’applicazione delle misure anti-Covid (mascherina e distanziamento), come deve agire il DS?
Il Ds non è tenuto a rispondere né a prendere in considerazione la diffida del genitore. Per cortesia istituzionale può rispondere che il suo agire si limita alla messa in atto della normativa preventiva del rischio prevista dalle autorità competenti. Rispetto all’eventuale rifiuto di far indossare la mascherina al proprio figlio, il DS procede a segnalare l’inadempimento al Tribunale dei minorenni e alla Procura della Repubblica.
Docente in isolamento precauzionale, deve essere posto in situazione di malattia dal proprio medico?
La risposta è no. Il Decreto Ministro PA-Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 dispone infatti che il lavoratore in isolamento precauzionale svolge l’attività del proprio profilo in modalità agile. Nel caso del docente si tratta di attività in DAD. A scuola, per le classi in presenza, il DS organizza per quanto possibile la vigilanza con l’organico potenziato e ove non lo fosse, può nominare una sostituzione limitatamente alle ore necessarie in presenza.Qualora sia proprio il medico a disporre in malattia il docente in isolamento precauzionale, secondo l’art. 87 c. 1 DL 18/20 convertito L. 27/20, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies, DL 104/20 convertito L. 126/20, il lavoratore non è tenuto alla prestazione lavorativa e la malattia è equiparata a ricovero ospedaliero.
Il docente posto in isolamento precauzionale, è tenuto a svolgere attività in DDI?
La risposta è affermativa, a meno che non sia stato posto in stato di malattia. Per ogni diversa situazione secondo l’ipotesi di CCNI, all’articolo 1, comma 3, che disciplina la prestazione lavorativa a distanza, il docente è tenuto a svolgere attività in DDI, compatibilmente con le possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive (vigilanza delle classi in presenza con organico di potenziamento). Qualora non risulti possibile in alcun modo, si potrà ricorrere alla nomina di supplenti anche solo per le ore relative al completamento della copertura del servizio settimanale.
In caso di positività di un alunno, i docenti che risultano contatti
stretti entro le 48 ore precedenti l’ultimo contatto con il caso positivo,
vengono automaticamente posti in quarantena dall’autorità sanitaria?
La disposizione di quarantena per
i docenti, secondo la maggior parte dei protocolli sanitari delle Aziende
Sanitarie Locali, non è automatica: ai docenti può essere infatti richiesta una
dichiarazione relativamente al rispetto delle misure anti Covid
(distanziamento, areazione aula, igienizzazione, mascherina indossata) in
seguito a cui le Équipe anti-Covid possono anche non prescrivere la quarantena.
In linea generale, per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria è quasi
sempre prevista quarantena, mentre non lo è per i docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. In ogni caso è necessario riferirsi
rigorosamente alle disposizioni dei Protocolli delle singole Aziende Sanitarie
che hanno una propria autonomia di gestione delle situazioni di contagio, nel
rispetto della normativa nazionale.
In alcune scuole superiori del Lazio è stato comunicato dalla Polizia Municipale ai DS che le classi devono uscire distanziate di 5 minuti per evitare assembramenti. Sono stati considerati i tempi che diventerebbero molto lunghi?
In merito a tale indicazione, la normativa scolastica sulle misure di prevenzione anti-Covid non indica tale disposizione perentoria. Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” prevede che “ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti (di ingresso e di uscita) in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.” Pertanto il DS deve organizzare i momenti di entrata e di uscita nel miglior modo possibile per evitare assembramenti e deflusso in assenza di distanziamento, ma non è previsto lo scaglionamento delle classi a 5 minuti una dall’altra che renderebbe i tempi eccessivamente dilatati
Docente in condizione di fragilità fino al 31 gennaio, chiede di rientrare in servizio l’1 febbraio: il DS lo può consentire?
E’ opportuno in tale circostanza che il DS, prima di consentire la ripresa dell’attività lavorativa in presenza, indichi al lavoratore di sottoporsi a nuova visita dal Medico Competente della scuola. Infatti, considerato il portarsi dello stato di emergenza sanitaria dopo il 31 gennaio, è opportuno che il M.C. indichi al DS se il lavoratore è in condizione di salute per il rientro in presenza
Chi sono e quali ruoli hanno i terminali associativi?
Detti anche RSA, sono i rappresentanti che i sindacati (non solo quelli rappresentativi) hanno facoltà di designare come propri delegati presso ogni scuola. Essi possono:
· indire assemblee
· affiggere comunicati
· fare proselitismo
· indire scioperi a livello di istituto
Non possono partecipare alle relazioni sindacali di istituto, a meno che il sindacato territoriale non li designi come parte della propria delegazione
Assegnazione dei docenti alle classi: il DS può operare senza la Delibera dei criteri da parte del Consiglio di Istituto?
L’atto dell’assegnazione dei docenti alle classi è competenza del DS nell’ambito delle prerogative di gestione e organizzazione degli uffici (art. 25 del D.lgs. 165/2001). L’azione dirigenziale mantiene comunque il riferimento ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (art. 10 del D.lgs. 297/94); è da tenere ben presente che si tratta di criteri da cui il dirigente po' discostarsi per motivazioni anche di carattere riservato.
In Collegio docenti, al momento dell’approvazione del verbale, un docente riprende un argomento discusso nella seduta precedente chiedendo di rivedere una delibera approvata a limitata maggioranza. Come deve agire il DS?
È necessario chiarire che esiste una netta distinzione tra la delibera e il verbale che ne certifica il suo svolgimento fisico e sostanziale. La delibera coincide con la manifestazione della volontà dell’organo così come si è formata durante la seduta; il verbale è il documento che prova l’esistenza dell’avvenuta deliberazione. I due atti sono così distinti: “la manifestazione di volontà che costituisce il contenuto della deliberazione e la verbalizzazione che riproduce tale manifestazione, attestandone l’esistenza” (Consiglio di Stato, n.6208 dell’11 dicembre 2001). Questi due dispositivi, delibera e verbale, da un punto di vista strettamente giuridico, non sono infatti interdipendenti, giacché la “determinazione volitiva dell’organo” non dipende dall’elemento formale del verbale. Il Consiglio di Stato (sez. II n. 11114/1980) inoltre ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.
L’approvazione del verbale può avvenire in un momento non contestuale alla delibera, tenendo conto di quanto espresso dal TAR Lazio, 2/02/2004, n.939, che così afferma: “l’approvazione del verbale non è elemento costitutivo della delibera collegiale né elemento essenziale dell’atto che la documenta, ma soltanto momento di perfezionamento dell’iter procedurale, che ha rilievo determinante per i componenti del Collegio che hanno adottato la delibera, lasciando aperto il termine per una loro eventuale impugnativa di detto verbale”.
Un
sindacato intima al DS di convocare il Collegio dei docenti, a seguito della
richiesta di un terzo dei docenti, per discutere come argomento in ordine del
giorno quale sia il numero massimo degli
alunni nuovi iscritti nelle aule, nel rispetto della capienza delle aule e del
numero dei disabili. Il DS deve accogliere la richiesta?
L’unico argomento indicato
all’ordine del giorno non è di competenza del Collegio docenti: la questione
del numero massimo di alunni per classe, sia rispetto all’affollamento delle
aule, sia rispetto al numero di alunni disabili, è regolamentata da norme di
legge. Pertanto il DS, unico responsabile della richiesta di organico, procede
a predisporre la proposta all’Ambito Territoriale sulla base dei requisiti di
legge senza dover consultare e chiedere delibere agli organi collegiali.
Si può assegnare un docente con contratto Covid all’insegnamento di disciplina in una classe?
Non è possibile. I docenti con contratto Covid (contratto di supplenza breve e temporanea) devono essere assegnati ad attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti (come definito dal decreto Sostegni bis). Il DS potrà assegnare loro anche attività di sostituzione dei docenti assenti, ma non in modo esclusivo.
Un’ipotesi di profilo dei docenti Covid può essere la seguente:
- Sostituzione docenti assenti
- Svolgimento attività inerenti l’ed. civica, nell’ambito del Curricolo di Istituto, con approfondimenti legati alle rispettive competenze disciplinari
- Svolgimento di moduli di recupero e di potenziamento nelle classi che ne evidenziano la necessità in corso d’anno, in base alle rispettive classi di concorso.
In attesa
dell’assegnazione dei docenti aventi diritto da GPS, è possibile stipulare
contratti al 30 giugno con clausola a supplenti convocati da Graduatoria di
Istituto?
Non è possibile procedere secondo
quanto indicato nella domanda, in quanto, ai sensi dell’art. 41 CCNL: “I
contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono
recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti
vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. Non è pertanto possibile stipulare
un contratto con una data indeterminata di conclusione, dipendente
dall’assegnazione dell’avente diritto da GPS. Si può procedere con contratti
brevi da 7 giorni + 7 oppure da 10 giorni+10, con la consapevolezza della
difficoltà a reclutare supplenti da graduatorie di Istituto finché non sono
concluse le operazioni di assegnazione da GPS.
Una docente ha subito una frattura al polso esternamente alla scuola e
vuole rientrare in servizio con il gesso, pur essendo assegnata ad un alunno
disabile grave. Il Ds può/deve consentire il rientro della docente?
La docente può rientrare anche
con il gesso al termine del periodo indicato nel certificato medico come
prognosi. Per assicurarsi da ogni responsabilità il DS deve richiedere alla
docente una certificazione medica con esplicita dichiarazione di piena idoneità
psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo di docente di
sostegno.
Un
docente comunica a scuola la propria assenza il 5 marzo. Il giorno stesso e nei
2 giorni successivi non si reca dal medico, pensando di poterlo fare al termine
del periodo di malattia, cioè il quarto giorno dalla comunicazione dell’assenza
per malattia. Il medico si rifiuta di rilasciare il certificato retrodatato: è
corretto questo diniego? Quale situazione si prospetta al docente rispetto ai giorni
di assenza?
Il diniego del
medico è rispondente a quanto prevede la normativa e cioè che il medico non
possa rilasciare certificati retrodatati; d’altro canto lo stato di malattia
del lavoratore inizia con la data indicata dal medico. Pertanto, nel caso in
questione, per il docente si apre la condizione dell’assenza ingiustificata per
3 giorni, con tutte le conseguenze previste dal CCNL e normativa annessa.
Una
docente si presenta alla convocazione da GPS presso la scuola polo con la
rettifica di punteggio prodotta dalla scuola in cui è stata convocata da
Graduatoria di istituto, a seguito di sua segnalazione di errore di calcolo di
punteggio nelle graduatorie pubblicate dall’Ambito Territoriale di riferimento.
Il Ds della scuola polo può accogliere e considerare tale decreto di rettifica?
Il
DS della scuola polo non può considerare il decreto di rettifica in questione:
secondo l’OM 60/2020 – art. 9 – le graduatorie pubblicate dagli Ambiti
Territoriali sono immediatamente definitive ed impugnabili solo per ricorso
amministrativo al Tar o al Consiglio di Stato. Probabilmente gli Ambiti
Territoriali, qualora avessero ricevuto richieste di rettifica, potrebbero
valutare di rivedere le graduatorie per il successivo anno scolastico.
In caso di cattedra a 20 ore, le due ore eccedenti vanno pagate fino al
30 giugno o fino al 31 agosto?
La discriminante per stabilire la
risposta va individuata nella natura della cattedra:
-
se la cattedra è nativa a 20 ore (casi molto
particolari che vengono così definiti in organico dagli Uffici provinciali per
raggruppamenti orari nelle varie classi) vanno
pagate fino al 31 agosto;
pagate fino al 31 agosto;
-
se la cattedra diventa a 20 ore a seguito di
attribuzione di ore residue pari o inferiori a 6 da parte del DS, vanno pagate
fino al 30 giugno.
Docente in malattia fino al 22 dicembre, si riassenta dal 7 gennaio. Come viene considerato il periodo delle vacanze natalizie? Il supplente resta in servizio?
Secondo il CCNL 2006-09 all’art. 12 risulta che tra un periodo e l’altro di assenza è necessaria la ripresa del servizio. Anche la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 indica che:
Secondo il CCNL 2006-09 all’art. 12 risulta che tra un periodo e l’altro di assenza è necessaria la ripresa del servizio. Anche la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 indica che:
“…Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.
Anche l’ARAN con l’Orientamento Applicativo SCU_111_chiarisce che: “…la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti. Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.”
Il supplente questi avrà diritto alla ripresa del contratto a partire dal 7 di gennaio ai sensi dell’art. 13 comma 12 della O.M. 60/2020: “Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.” Ovviamente il supplente non avrà riconosciuto il periodo della sospensione delle lezioni.
Un docente con COE (Cattedra oraria Esterna), con completamento di servizio anche in altra o altre scuole rispetto alla sede di titolarità, in quale caso può essere riassorbito con cattedra interna nella sede di titolarità?
Il docente COE può passare a cattedra interna completa (COI), nel caso in cui sia disponibile un posto nella sede di titolarità a seguito di situazioni come la quiescenza o il trasferimento di un docente della stessa classe di concorso. Tale circostanza è legittimata annualmente dal CCNI sulla mobilità, che da anni ormai prevede e conferma tale disposizione.
E’ possibile spezzare una cattedra su richiesta di un docente a tempo determinato che lo reclama in base al suo diritto di completamento di cattedra?
Richiedere il completamento è un diritto del docente a T.D., ma spezzare la cattedre è una facoltà del Dirigente Scolastico. La cattedra non può essere spezzata in caso di unitarietà della stessa. Ad esempio non si possono spezzare le ore di disciplina in una stessa classe, così come bisogna valutare attentamente la possibilità di spezzare una cattedra di sostegno su un unico alunno.
Il docente dichiarato temporaneamente inidoneo a seguito di Visita Medico Collegiale, matura il punteggio di servizio da docente?
Si, il docente temporaneamente inidoneo matura sia il punteggio di servizio annuale come docente, sia il punteggio di continuità nella sede, come indicato nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI annuale sulla mobilità.
In un istituto comprensivo vengono chiusi come seggio elettorale 3
plessi su 5; uno di quelli chiusi è anche sede della segreteria: il DS può chiudere
anche i plessi che non sono seggio a motivo della chiusura della segreteria?
La risposta è negativa: nel caso
in cui il DS procedesse a chiudere i plessi che non sono seggio elettorale, il
suo comportamento verrebbe a configurarsi come interruzione di pubblico
servizio. Rispetto all’attività della segreteria, essa va organizzata secondo
quanto sarà stato definito nel Contratto di Istituto, a garanzia dei servizi
per i plessi che restano aperti, trovando una soluzione per il collocamento degli
Assistenti Amministrativi nei plessi aperti.
Uno studente di
scuola superiore, nell’anno scolastico 2020-2021 interrompe la frequenza a
gennaio per questioni di blocco psicologico e problematiche connesse. Quali
sono le possibili strade per evitare che lo studente arrivi a giugno senza il
minimo di frequenza dei tre quarti dell’orario scolastico annuale?
Per valutare le diverse ipotesi è innanzitutto necessario un
confronto con i genitori ed eventualmente con lo specialista che segue il
ragazzo. Le possibilità possono essere:
-
proporre alla famiglia di proseguire con
l’istruzione parentale, con esame di idoneità a fine anno scolastico. Tale
soluzione potrebbe non essere adeguata perché preclude il possibile riavvicinamento,
anche per tentativi, dello studente alla frequenza scolastica;
-
predisporre un PDP per studente BES sulla base
della certificazione e considerare le assenze come rientranti nei motivi di
deroga per salute (sulla base della delibera del Collegio dei docenti, ai sensi
del d.lgs 59/2004, art.11, del D.P.R. 122/2009, art. 2, c. 10, e della C.M.
20/2011). In questo caso sarà necessario trovare dei momenti in cui il ragazzo
possa fornire ai docenti elementi anche minimi per la valutazione.
Un genitore racconta al docente
coordinatore di classe che il figlio è stata aggredito nel tragitto per tornare
a casa, da un compagno di classe. Chiede alla scuola di intervenire: cosa può e
deve fare il Ds?
In
una situazione del genere l’azione è avvenuta esternamente ai locali scolastici
e al di fuori degli orari delle attività curricolare ed extracurricolari:
pertanto la scuola non ha responsabilità dirette sull’accaduto (soltanto il
genitore della parte lesa potrebbe procedere con querela di parte). Va comunque
considerato che l’istituzione scolastica ha un mandato formativo specifico
rispetto a tutte le situazioni che si configurano come violenza relazionale,
fino a sfociare in azioni di bullismo. Pertanto, nel caso in questione, il Ds
deve mettere in atto le seguenti azioni:
-
convocare
separatamente i genitori dei 2 ragazzi per ascoltare e raccontare i fatti
-
convocare
il Consiglio di Classe per informare tutti i docenti e per raccomandare massima
attenzione ad eventuali atteggiamenti e/o comportamenti visibili a scuola
-
effettuare
un coordinamento con le figure del Referente per il bullismo, dello psicologo
dello sportello d’ascolto, del servizio che le forze dell’ordine mettono a
disposizione delle scuole per interventi su queste tematiche: si svilupperà da
questo coordinamento una pianificazione di interventi educativi sulla classe,
cercando di coinvolgere e sensibilizzare il ragazzo “aggressore”
Genitori separati con affido congiunto: in occasione di un viaggio di istruzione il padre autorizza la figlia mentre la madre esprime diniego alla partecipazione. La ragazza può effettuare il viaggio? Cosa deve fare il DS?
In caso di affido congiunto, in situazioni di non esplicita conflittualità, la normativa prevede che “Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora le dichiarazioni siano firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.”
Tale dispositivo vale per le decisioni che non riguardano questioni di “maggiore interesse”, quale può essere un viaggio di istruzione e qualora non venga esplicitato da uno dei due genitori espresso diniego, come invece nel caso in questione.Nel caso in oggetto, il DS deve procedere come segue:
- convocare il genitore che ha espresso diniego per fare un tentativo di sostenere la decisione della partecipazione al viaggio, evidenziando il valore didattico e formativo dell’esperienza;
- qualora questo tentativo non raggiungesse l’effetto desiderato, il DS non può consentire la partecipazione, ma deve tempestivamente segnalare la situazione al Tribunale dei minorenni, dal momento che dal mancato accordo dei genitori sta derivando una situazione di forte disagio e disorientamento della studentessa.
La madre di un’alunna
disabile chiede di autorizzare la presenza in classe, per alcune ore a
settimana, di un terapista esperto nella problematica dell’alluna relativamente
alla disabilità. È possibile?
L’accesso di personale esterno nelle classi è sempre
argomento molto delicato, soprattutto in tema di disabilità. A definire tale
possibilità deve essere il GLH operativo, al completo delle sue componenti ed
all’unanimità della decisione.
Si suggerisce di predisporre un Regolamento per l’accesso dei
terapisti approvato dal Consiglio di Istituto in cui vengono definiti i
passaggi per l’accoglimento di tale richiesta:
·
domanda
dei genitori con progetto dell’operatore specializzato e relativo CV;
·
organizzazione
del GHO che approva tale richiesta, previa disponibilità dei docenti di classe
ad accogliere la presenza della figura dell’operatore/terapista;
·
azioni
amministrative: richiesta del certificato del Casellario Giudiziario
all’operatore/terapista; controllo che la Polizza Assicurativa della scuola
preveda copertura per
esperti esterni; informativa alle famiglie degli altri alunni della classe; sottoscrizione da parte dell’operatore/terapista di impegno alla privacy per tutto quanto visto e
ascoltato a scuola e con divieto di realizzare foto e video all’interno degli ambienti scolastici, a persone e a cose;
esperti esterni; informativa alle famiglie degli altri alunni della classe; sottoscrizione da parte dell’operatore/terapista di impegno alla privacy per tutto quanto visto e
ascoltato a scuola e con divieto di realizzare foto e video all’interno degli ambienti scolastici, a persone e a cose;
·
richiesta
di monitoraggio periodico del percorso, con invio di report mensile delle
attività svolte e degli obiettivi raggiunti, da far pervenire al DS e al GLH
operativo da
parte dell’operatore/terapista.
parte dell’operatore/terapista.
È obbligatorio
comunicare l’esito negativo ai genitori prima della pubblicazione degli esiti
della classe? In caso affermativo, sulla base di quali riferimenti normativi?
I riferimenti normativi sull’argomento sono individuabili nell’art.
16 dell’OM 90/2001, nel comma 7, art. 1 del DPR 122/2009, nel comma 5, art. 1
del D.Lgs 62/2017. Il dettato di questi riferimenti determina la necessità di
una informazione tempestiva riguardo i processi di apprendimento e di
valutazione, prevedendo che le istituzioni scolastiche adottino modalità di
comunicazione efficaci e trasparenti. Le modalità specifiche sono affidate
all’autonomia delle scuole (area riservata del registro elettronico,
telefonata, incontro), inserite nel Regolamento di Istituto e comunicate in
modo chiaro ai genitori.
Scrutini a distanza: sono validi i verbali con firme in scansione?
Secondo il CAD (Codice di
Amministrazione Digitale) - D.Lgs. 82/2005, un documento informatico assume
validità giuridica soltanto se vi è apposta una firma elettronica. Per cui, per
dare valore agli atti degli scrutini nella forma di documenti digitali, dopo le
firme in scansione è necessaria la firma digitale del DS o anche dei docenti se
in possesso di firma elettronica individuale. Gli stessi documenti possono
essere conservati anche in forma cartacea e in tal caso vi deve risultare
apposta la firma autografa di tutti (docenti e DS), dal momento che in versione
cartacea la firma digitale non ha valore giuridico.
Come deve porsi la scuola rispetto alle foto e ai video fatti dai genitori durante le recite scolastiche?
Rispetto a tale diffusa situazione la scuola non ha responsabilità: le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali. Anche in ordine alla diffusione che ne operano i genitori o chi ha raccolto le immagini, alla scuola non possono essere imputati profili di responsabilità. In via informativa, il DS può comunicare ai genitori con una circolare il fatto che essi stessi e non la scuola sono responsabili dell’utilizzo delle immagini raccolte privatamente in occasione di manifestazioni scolastiche, al fine di sensibilizzarli su tale delicata situazione.
In sede di scrutinio un docente dichiara di non avere elementi di valutazione per alcuni alunni che, avendo fatto numerose assenze, non ha avuto modo di sottoporre a prove di verifica. Come si procede? Si possono ravvedere profili di responsabilità del docente?
In tale situazione, anche senza formali prove di verifica, il docente deve fornire al Consiglio di Classe elementi per esprimere una valutazione: sulla base di tali elementi, il CDC propone e delibera un voto. Il docente deve essere chiamato a rispondere della mancanza di prove di verifica: gli aspetti valutativi non sono legati alle prove indicate comunemente come interrogazioni e compiti in classe. Il docente può e deve cogliere ogni occasione, anche informale, per avere materiale per la valutazione. Per cui si ravvedono sicuramente profili di responsabilità di cui il docente deve rispondere.
Il Consiglio di
Classe convocato per irrogazione di sanzione disciplinare ad un alunno, deve
prevedere la presenza di rappresentanti dei genitori e degli studenti?
La risposta è affermativa.
Secondo la nota MIUR prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008 “l’interpretazione
maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. 297/1994) è nel
senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia
disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti,
ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di
astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il
genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”
I genitori di un
alunno di quarta classe di scuola primaria, in un piccolo centro, autorizzano
il proprio figlio all’uscita autonoma. Il DS può/deve accettare? In caso di
richiesta per un alunno disabile?
La normativa di riferimento è
l’art. 19 del decreto legge 148/2017, convertito in legge 172/2017 che ha
previsto la possibilità che i genitori/tutori autorizzino l’uscita autonoma dei
minori di 14 anni. Il MIUR ha pubblicato a chiarimento la nota 2379 del
12/12/2017. In base a tali disposizioni, il genitore ha la facoltà di
autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente da scuola in base a:
età/grado di autonomia/specifico contesto. Va tenuto presente che non è la
scuola che autorizza, ma sono genitori a farlo rispetto al proprio figlio.
In caso di situazioni che si evidenziano
come inadeguate (esempio di alunno disabile o troppo piccolo per età) in linea
di diritto il DS non può impedire che i genitori autorizzino all’uscita
autonoma il proprio figlio. In tali circostanze il DS, come primo passaggio,
deve aprire una riflessione con la famiglia per rivedere la scelta; nel caso in
cui resti ferma una decisione inopportuna da parte dei genitori, che mette a
rischio il minore, resta in capo al DS la responsabilità di segnalare la
situazione ai Servizi Sociali Territoriali e/o al Tribunale dei Minori
Quali accorgimenti per la redazione e pubblicazione delle
graduatorie di accoglimento delle iscrizioni?
In sintesi:
-
Attenersi rigorosamente ai criteri deliberati
dal CDI e pubblicati nella domanda di iscrizione (si suggerisce di indicare
sempre una corrispondenza dei criteri a punteggi oggettivi e non discrezionali)
-
Verificare a campione le autocertificazioni
sottoscritte secondo la legge 445 del 2000
-
Si consiglia di evitare la pubblicazione nel
sito web: in periodo di emergenza sanitaria è possibile invio della graduatoria
per mail a tutti gli iscritti o pubblicazione in forma riservata, previo invio
di password ai soli interessati
Quanto al numero di alunni da accogliere il DS deve
considerare due aspetti:
-
da un lato riferirsi al numero di alunni per
classe previsto dal DPR 81/2009 per i
rispettivi ordini di scuola, in considerazione della aule realmente
disponibili per l’accoglimento (non accettare iscrizioni su previsioni di nuovi
spazi non concretamente acquisiti)
-
da un altro lato deve considerare il diritto
all’istruzione pubblica e quindi, per gli alunni non accolti, è necessario
supportare le famiglie nell’individuazione di un’altra istituzione scolastica,
anche riferendosi alle scuole afferenti al medesimo ambito territoriale e
all’Ufficio scolastico Territoriale
Alunno con comportamenti ingestibili, pericoloso per sé e
per gli altri, con famiglia che scarica ogni responsabilità di gestione sulla
scuola senza ascoltare suggerimenti sulle azioni da intraprendere. Cosa può e
deve fare il DS?
Il DS deve procedere come segue:
-
Mettere in atto tutte le misure a livello
organizzativo interno: assegnare alla classe un supporto come organico
potenziato; prestare massima attenzione alle misure di sicurezza; allertare i
collaboratori scolastici e i docenti anche delle altre classi del plesso;
convocare in forma ufficiale i genitori con il supporto dello Sportello
d’ascolto della scuola, per dare indicazioni sulla necessità di una valutazione
specialistica dell’alunno (gli incontri vanno sempre verbalizzati); documentare
gli episodi di pericolosità con relazioni circostanziate da parte dei docenti; dare
notizia della situazione all’USR di competenza
-
In secondo passaggio, qualora le misure sopra
indicate non abbiano esito positivo, segnalare la situazione ai Servizi Sociali
territoriali
-
In caso di inerzia dei Servizi Sociali,
segnalare il caso al Tribunale dei Minori
Si raccomanda di seguire i passaggi in modo tanto più rapido
quanto più è grave il quadro: non esitare a segnalare al Tribunale le
situazioni in quanto il DS potrebbe poi dover rispondere anche di danni subiti
dai docenti in casi di particolare aggressività
In chiusura di iscrizioni risultano pervenute domande per
formare una classe in più. Ci sarebbe la possibilità di avere un’aula
aggiuntiva suddividendo in due ambienti un’aula molto grande. Come deve
procedere il DS?
Nella situazione descritta il DS deve prestare molta
attenzione alla concreta possibilità di effettuare i lavori descritti per
accogliere una classe in più. Gli interventi strutturali sugli edifici sono a
carico dell’ente locale (comuni o province) e deve essere assicurato che nel
mese di settembre l’aula sarà disponibile. Si suggerisce in tali situazioni di
non accogliere iscrizioni per formare una classe in più se l’ambiente non è
fisicamente assicurato in fase di richiesta di organico.